Con il Messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012, facendo seguito agli approfondimenti ministeriali intervenuti, l’INPS ha fornito talune necessarie precisazioni in ordine all’obbligo contributivo dei professionisti con Cassa.
Il tutto, soprattutto con riferimento alle operazioni di verifica delle posizioni contributive effettuata nel mese di giugno u.s. (operazione Poseidone) nell’ambito della quale l’Istituto ha inviato lettere di invito al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata ai soggetti che avevano dichiarato redditi provenienti dalle seguenti attività: studi legali, studi di architettura e ingegneria, commercialisti, ragionieri, professioni paramediche.

Dunque, come già precisato con la circolare n. 99 del 22 luglio 2011, il professionista che non versa il contributo soggettivo alla propria cassa professionale deve iscriversi all’ INPS Gestione Separata a cui dovrà versare i relativi contributi. Infatti, nella stessa circolare si legge che tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione – in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti – continueranno a essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata dell’INPS in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

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