L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha soppresso l’Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967 proprio al fine di gestire i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2003 anche i dirigenti ovvero coloro che prestano attività in azienda operando sul piano gerarchico più elevato, titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso l’ex INPADAI, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (FPLD dell’INPS) con evidenza contabile separata.

Dunque, come già precisato dall’INPS nelle circolari n. 83 del 24 aprile 2003 e n. 107 del 23 giugno 2003, i dirigenti sono assoggettati al regime pensionistico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti e per gli stessi trova applicazione l’aliquota IVS vigente nel F.P.L.D. anche con riferimento all’aggiornamento delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2012:
– 36,15% di cui il 9,19% a carico del dirigente per le imprese industriali fino a 15 dipendenti;
– 36,45% di cui il 9,19% a carico del dirigente per le imprese industriali con più di 15 dipendenti;
– 35,73% di cui il 9,19% a carico del dirigente per le imprese del settore commercio-terziario-servizi fino a 50 dipendenti;
– 36,03% di cui il 9,19% a carico del dirigente per le imprese del settore commercio-terziario-servizi da 51e fino a 200 dipendenti.

In aggiunta è dovuto il contributo aggiuntivo a totale carico del dirigente in misura pari all’1% della quota eccedente l’importo della prima fascia pensionabile (euro 43.042,00 per il 2011).
Inoltre, per integrare le prestazioni pensionistiche principali loro erogate dall’INPS, i dirigenti d’azienda hanno la possibilità di aderire al Fondo pensione PREVINDAI – se dipendenti di imprese che applichino il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager o che applichino un C.c.n.l. diverso da quello richiamato ma comunque sottoscritto da almeno una delle Parti istitutive Confindustria e Federmanager e per i quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai dirigenti forme previdenziali analoghe e rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 252/05 – ovvero al Fondo di previdenza Mario Negri – se dipendenti di aziende del terziario, di spedizione e trasporto – secondo le modalità dettagliatamente specificate sui siti www.previndai.it e www.fondonegri.it.

In caso di adesione il contributo versato ad entrambi i fondi, a partire dall’ 1.1.2007 (D.Lgs. 252/05, art.8, co.4), è un onere deducibile dal reddito complessivo nei limiti di euro 5.164,57.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *