Ai lavoratori cittadini di uno stato membro della UE che intraprendono un’attività lavorativa subordinata (a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato) in un paese estero, in ambito comunitario, sono riconosciuti il libero accesso e il libero soggiorno nel paese di destinazione nonché la possibilità di lavorare in condizioni di non discriminazione rispetto ai cittadini dello stato ospitante.

È necessario però, soprattutto per la libera circolazione del lavoratore, che lo stesso sia effettivamente in possesso della cittadinanza del paese membro di provenienza.

Dunque, l’ingresso ed il relativo soggiorno nel paese di destinazione non sono subordinati al preventivo possesso del contratto di lavoro ed il cittadino UE può spostarsi all’interno della Comunità Europea anche solo per rispondere ad offerte di lavoro.

Con riferimento all’instaurazione di un rapporto di lavoro all’estero in ambito comunitario è bene sapere che il primo fondamentale step riguarda la corretta individuazione della diversa disciplina applicabile al rapporto di lavoro stesso:

nel caso in cui il lavoratore è assunto direttamente da un’azienda estera (UE), il rapporto di lavoro sarà regolamentato dalla legge del Paese ove ha la sede legale il datore di lavoro;

nel caso in cui il lavoratore è assunto da un’azienda italiana e viene distaccato presso una filiale estera, al rapporto di lavoro si applicherà la legislazione giuslavoristica italiana nel rispetto, comunque, delle inderogabili disposizioni dello stato ospitante di esecuzione della prestazione lavorativa.

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