L’approssimarsi dei mesi estivi riporta, come ogni anno, l’attenzione dei datori di lavoro e dei lavoratori sulla problematica della fruizione delle ferie mediante predisposizione dei tanto attesi “piani ferie”.

Da una parte, il datore di lavoro ha il potere di stabilire, anche nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, i periodi in cui potranno essere godute le ferie dai lavoratori tenendo conto – oltre che delle prioritarie esigenze produttive dell’impresa – anche delle necessità dei lavoratori; dall’altra parte i dipendenti, titolari dell’irrinunciabile diritto costituzionale al godimento delle ferie retribuite per il recupero delle energie psico-fisiche profuse nell’espletamento della prestazione lavorativa, devono e vogliono sapere con congruo anticipo dal datore di lavoro quali saranno i periodi in cui potranno appunto fruire delle ferie e se il datore ha deciso di chiudere l’azienda per le cd. ferie collettive – in genere nel mese di agosto – per poter programmare in modo adeguato le proprie vacanze.

Salvo diverse e più favorevoli previsioni di taluni contratti collettivi nazionali di categoria che attribuiscono ulteriori giorni di ferie aggiuntivi, per legge i lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie all’anno per le quali sono previste due diverse modalità e tempistiche di fruizione: le prime due settimane devono essere godute obbligatoriamente nell’anno di maturazione – generalmente coincide con l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre – ed in modo consecutivo proprio per assolvere appieno la loro funzione “ristoratrice”; le seconde due settimane, invece, vanno fruite entro i 18 mesi successivi al termine del periodo di maturazione – 31 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione salvo termini più lunghi previsti dai contratti collettivi – e possono essere godute anche in modo frazionato.

Il datore di lavoro è responsabile della corretta organizzazione dei periodi di fruizione delle ferie dei propri dipendenti in quanto soggiace al divieto di monetizzazione delle ferie che gli impedisce assolutamente di pagare al lavoratore la relativa indennità sostitutiva e – senza considerare eventuali azioni di risarcimento danni – è soggetto all’applicazione di sanzioni economiche per il mancato ovvero per l’irregolare godimento nei termini di tutto o di parte delle ferie obbligatorie per legge.
Dunque, i mesi estivi potrebbero essere sicuramente quelli più utili per far godere ai lavoratori almeno le prime due settimane consecutive di ferie (per le restanti due settimane c’è ancora un po’ di tempo!)…..magari mediante sospensione totale o parziale dell’attività aziendale per ferie collettive.

E proprio alle aziende che effettuano la chiusura per ferie collettive e che – a causa delle stesse – non possono provvedere al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia telematica mensile nei termini di scadenza, l’INPS ha ricordato con il messaggio n. 8609/2012 della possibilità di richiedere – entro il 31 maggio ed elusivamente per via telematica – l’autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi e di invio della denuncia mensile.

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