La Suprema Corte, sezione lavoro, con la recentissima sentenza n. 2691 depositata in data 11 febbraio 2015, ha accolto il ricorso promosso da una società che si occupava di vendita telefonica di biglietti aerei, avverso la decisione di secondo grado, che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente, cui erano state contestate gravi irregolarità nell’emissione di un biglietto elettronico.

In particolare, la Corte territoriale aveva escluso l’intenzionalità fraudolenta della condotta censurata, ritenendo sproporzionata la sanzione inflitta anche in ragione della mancanza di precedenti disciplinari.

Tuttavia, gli Ermellini, sulla base del principio generale per cui, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario, hanno sottoposto al sindacato di legittimità le valutazioni compiute dai giudici del merito. All’esito, la Suprema Corte, nel conferire rilievo decisivo alla ricorrenza, nella fattispecie, di una serie di violazioni indicative – in quanto conseguenti all’inserimento di uno specifico comando nel sistema – della volontarietà della condotta posta in essere, ha ritenuto che la valutazione operata in sede di appello non avesse tenuto in considerazione l’elemento soggettivo, non essendo stati svolti approfondimenti con riguardo al dolo e comunque in ordine all’intensità dell’elemento colposo.

Pertanto, in adesione all’orientamento consolidato secondo il quale il comportamento del prestatore deve essere valutato non solo nel suo contenuto oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva – e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente – i Giudici di Piazza Cavour, in accoglimento del ricorso della parte datoriale, hanno disposto la cassazione con rinvio della decisione di secondo grado, in quanto non conforme a tale insegnamento.

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