Cari Lettori,
l’anno scorso (articolo settembre 2012: https://www.goleminformazione.it/diritto-giustizia/condominio-obbligo-manutenzione-diritti-condomini.html), abbiamo riferito della situazione di un condominio di Roma che versava (e versa tutt’ora) in condizioni pietose oltre che pericolose per l’incolumità dei condomini.

L’edificio si compone di circa 28 appartamenti oltre locali commerciali, i quali sono di proprietà per oltre 800/1000 di un solo nucleo familiare, ed i restanti circa 180/1000 suddivisi tra 7 condomini.
Vi abbiamo raccontato delle istanze rivolte al Tribunale Civile di Roma per la soluzione dei problemi evidenziati, ed in quell’occasione il Tribunale si ritenne incompetente, suggerendo il ricorso alla Sezione della Volontaria Giurisdizione per la nomina di un amministratore del Condominio di nomina giudiziale, ovvero di trovare un accordo bonario con la maggioranza del Condominio.
Ebbene dopo circa un anno, incardinato il relativo procedimento presso la Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Roma – V Sezione, espletata una CTU, ordinata d’ufficio dal Giudice, e nella contumacia o assenza di costituzione da parte del nucleo familiare che possiede gli 800/1000, il Tribunale emette finalmente il provvedimento.
Il provvedimento è un decreto con il quale viene nominato un amministratore ad acta autorizzato a porre in essere tutte le opere necessarie (indicate in CTU) per il ripristino e per la messa in sicurezza e salubrità dell’edificio e delle sue parti comuni.
Finalmente giustizia?… Ebbene no!
Alla fine i condomini che erano “animati da pieno senso di civiltà” si sono visti condannare alle spese di giustizia!
Il Tribunale infatti, richiamando un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo (sentenza della Corte di Cassazione del 2001 n. 4706) ha sostanzialmente condannato i ricorrenti a sopportare integralmente le spese del giudizio innanzi la V Sezione, ivi incluse le spese di CTU per come liquidate dallo stesso Tribunale in complessive € 7.007,00 oltre IVA ed oneri previdenziali del professionista.

Il fatto che il Tribunale avrebbe potuto anche adottare l’istituto introdotto dall’art. 2 L. 28/12/2005 n. 263, secondo il quale il Giudice con adeguata motivazione può compensare le spese di lite mi fa perfettamente rendere conto che il provvedimento adottato è di tipo “sanzionatorio” per i soggetti che si sono permessi di chiedere giustizia. Ad aggravare il tutto l’assoluta inerzia ed assenza dal processo delle controparti.
Infine, provoca amarezza la consapevolezza che l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è stato abbondantemente superato da una consolidata e definitiva nuova giurisprudenza, la quale avrebbe sancito (ma non per la V sezione del Tribunale di Roma) il principio secondo cui l’art. 91 del c.p.c. è norma che giustifica la condanna alle spese indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento impugnato e dal tipo di procedimento incardinato. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la condanna alle spese è indipendente dal procedimento incardinato, sia se esso è di tipo contenzioso, sia che appartenga alla volontaria giurisdizione (S.U. 20957/2004 – Cass. 15173/2000 – 2517/2001 – 1343/2003).
Questa la In-Giustizia in Italia!
Liquidazione CTU Tribunale
Sentenza sulle spese

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