Durante un controllo da parte dei Carabinieri al fine di reprimere il fenomeno della prostituzione, tra le persone fermate per i controlli, singolarmente alcune mostravano un’età piuttosto avanzata.
Alla richiesta di chiarimenti da parte del Comandante, la spiegazione è stata che, in assenza del versamento del mantenimento da parte del marito, nella mancata protezione della legge e nell’impossibilità di trovare qualsiasi ulteriore forma di sostentamento, unica possibilità rimasta per sopravvivere era quella di prostituirsi.

Della questione si era già occupata la Corte di Cassazione un po’ di anni or sono, sotto il profilo dell’addebito per  un simile comportamento, sia pure successivo all’interruzione del rapporto fra coniugi.
La Cassazione nel solco di un orientamento ormai consolidato, rigettava la domanda di addebito, precisando che se l’infedeltà può sicuramente essere anche causa esclusiva dell’addebito della separazione, tuttavia il giudice del merito deve accertare se la crisi dell’unione sia imputabile a tale circostanza, ovvero se il comportamento infedele o comunque la disponibilità a prostituirsi, sia successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità di una convivenza già conclamata.
Nel caso in ispecie la Corte Suprema pur avendo accertato che la donna, asseritamente per ragioni economiche, si era proposta come escort, tuttavia essendo tale circostanza successiva alla ormai conclamata crisi del matrimonio ed alla situazione di intollerabilità della convivenza, il comportamento censurato al più poteva considerarsi una conseguenza di quanto già avvenuto e non una causa del fallimento dell’unione, rigettandosi così la domanda di addebito.

LE OFFERTE DI RAPPORTI SESSUALI TRAMITE INTERNET

L’episodio ci dà l’opportunità di parlare delle recenti prese di posizione della magistratura in tema di prostituzione con l’ausilio della rete.
Se ormai il comune uso di internet ha amplificato il commercio di qualunque bene di consumo, non da meno la rete viene correntemente utilizzata anche per la pubblicità della prostituzione, sia femminile sia maschile.
Non è per nulla difficile imbattersi in siti all’uopo dedicati in modo evidente o in maniera indiretta.
Il fenomeno della pubblicità della prostituzione di entrambi i sessi a mezzo internet, tuttavia ha attratto subito l’attenzione dei giudici penali, un po’ per la vastità del fenomeno, ma anche per le caratteristiche del tutto peculiari di questo genere di reclame in rete.
Così i gestori dei siti sono stati colpiti da varie condanne per favoreggiamento, nonostante la difesa rilevasse che lo stesso fenomeno è facilmente rinvenibile sui quotidiani, e nessuno ha mai pensato di condannare il Direttore del giornale per tale reato.

FAVOREGGIAMENTO ALLA PROSTITUZIONE

La prostituzione tra soggetti di maggiore età è regolamentata in Italia da un’antica legge del 20 febbraio 1958, la n. 75, cosiddetta Merlin, dal nome della senatrice che la propose.
Nel tempo, a differenza di molte altre normative, questa singolarmente ha subito pochissime modifiche e si muove nel solco della Convenzione ONU relativa alla prostituzione, ratificata dalla Stato italiano nel 1980.
La legge, come è noto, disponeva la chiusura delle case di prostituzione fino a quel momento esistenti e punisce l’esercizio successivo dell’attività suddetta tramite l’uso di alloggi finalizzati a questo scopo, vietando tra l’altro anche la locazione a tal uopo destinata.
Inoltre colpisce l’induzione alla prostituzione, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Punisce con la sanzione amministrativa da 16 a 93 euro le persone dell’uno o dell’altro sesso “che in luogo pubblico o aperto al pubblico invitano al libertinaggio (sic) in modo scandaloso o molesto, ovvero che seguano per via le persone invitandole con atti e parole al libertinaggio”.
Dunque in base a tali norme, nel tempo, dopo alterni orientamenti, è stato ritenuto legittimo per le testate giornalistiche raccogliere annunci di prostitute o prostituti, volti all’esercizio dell’attività suddetta, rilevando la mancanza di qualsiasi partecipazione da parte della testata giornalistica all’attività stessa, ma limitandosi il giornale alla raccolta delle inserzioni pubblicitarie.

I “MIGLIORAMENTI” INTRODOTTI DALLA RETE

Con la diffusione di internet viceversa, la pubblicità della prostituzione senza dubbio ha fatto un salto di qualità, laddove è possibile presentare mediante foto e filmati non soltanto le persone e le prestazioni, ma anche aggiungendo specificazioni visive e descrittive “specialistiche” prima impossibili.
A ciò vanno aggiunte le tecniche tipiche degli annunci pubblicitari sulla rete, nel senso che è possibile spostare un annuncio all’interno del sito, ben sapendo i gestori che in genere l’attenzione dei navigatori viene attratta dai primi annunci, attenzione che, via via, si affievolisce per il  numero elevato degli inserzionisti.

L’ORIENTAMENTO AMBIGUO DELLA CASSAZIONE

La Corte Suprema ha tenuto inizialmente un atteggiamento rigido (ex multis Cass. n. 26343/09) precisando che il bene tutelato dalla legge Merlin, oltre a quello della moralità pubblica e del buon costume, è quello della tutela, della libertà e della dignità delle persone, che si prostituiscono di fronte alle insidie di terzi.
Ciò consente secondo la Corte di poter affermare che laddove l’attività si estrinsechi nell’allestire e strutturare la pubblicità delle donne e degli uomini che si offrono per gli incontri sessuali, non si è in presenza di una mera attività pubblicitaria, ovvero di una prestazione professionale svolta in favore dell’interessato o dell’interessata, ma di una vera e propria cooperazione tra soggetto e prostituta/o diretta concretamente a favorire l’attività suddetta.
Tuttavia con la sentenza n. 4443 del 02/02/2013 si è fatto un passo indietro, annullando la Suprema Corte la sentenza di primo e secondo grado a carico di un soggetto condannato perché, in un sito di annunci on line molto conosciuto in rete, agevolava, a dire dei giudici di merito, e favoriva l’esercizio del meretricio.
In sostanza l’attività svolta dal titolare del sito consisteva nel telefonare alle escort, raccogliere le inserzioni, vendendo loro le “top list” o le cosiddette “risalite” dopo essersi fatto inviare dalle stesse tutto il materiale pubblicitario, fotografie e simili.
Oltre che raccogliere le inserzioni e prendere danaro, il proprietario del sito accettava dunque le richieste delle inserzioniste di essere pubblicizzate non in coda o nel mezzo della lista, bensì spostandole nelle prime posizioni, naturalmente previo adeguato pagamento.
La Suprema Corte con la sentenza suddetta riteneva, contrariamente alla valutazione dei giudici di provenienza, che il reato in tal caso non sussisteva.
Ciò in quanto il soggetto obbligato si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute sia pure con materiale idoneo sul sito web, e tale condotta doveva essere ritenuta paragonabile a quella svolta da numerosi quotidiani che pubblicano annunci del genere, attività solitamente considerata come un normale servizio nei confronti della persona che esercita la prostituzione.
Ovviamente andava prosciolto anche il provider, non ritenuto corresponsabile del comportamento dell’utente creatore del sito e dei contenuti oggetto del giudizio.

UN SOTTILE DISTINGUO

Se si esaminano le decisioni del 2013 della Corte Suprema e della giurisprudenza di merito, si evince che la distinzione fra il comportamento configurabile come reato ed il comportamento viceversa lecito, è dato dunque dal contenuto del servizio prestato, distinguendosi tra “servizi ordinari” che sarebbero leciti e “servizi aggiuntivi personalizzati” che invece diverrebbero illeciti .
Così non compie il reato di favoreggiamento alla prostituzione il soggetto che è titolare sul web di un sito di annunci pubblicitari in favore di prostitute e prostituti, pur se ci si avvale dell’aiuto di vari promotori sul territorio nazionale che sollecitano le richieste degli interessati e raccolgono  i relativi pagamenti da parte dei soggetti che si prostituiscono, (si tratta di fatturati molto ingenti).
Ciò  anche se chi cura la gestione del sito propone agli inserzionisti la cosiddetta “risalita” e cioè il passaggio a posizioni più visibili nella lista.
Invece scatta il reato di favoreggiamento quando si passa dalla mera  pubblicazione degli annunci, sia pure migliorativi mediante la cosiddetta “risalita” sul sito, ad una cooperazione fra titolare del sito e prostituta/o.
Tale cooperazione allo stato si fa coincidere con l’allestimento pubblicitario,  per rendere più allettante l’offerta al fine di raccogliere le maggiori adesioni possibili sul territorio, e cioè per esempio proponendo, effettuando e vendendo servizi fotografici, filmati e simili, non forniti dall’interessato, ma creati e ceduti all’inserzionista dietro percezione di somme ulteriori rispetto la semplice vendita della pubblicità.

…E SE POI SI AFFITTA L’APPARTAMENTO?

Se il limite è  molto sottile e discutibile, ancora più singolare è ciò che emerge dalla sentenza n. 33160, emessa dalla Cassazione penale sempre nel 2013.
Secondo tale decisione non è reato locare l’appartamento ad una prostituta se il canone è conforme ai prezzi di mercato, e se vi è una turnazione dei prestatori.
Infatti secondo i giudici, quale elemento costitutivo del reato, non è sufficiente il contestuale esercizio della prostituzione nel locale, ma è necessario all’interno una certa organizzazione finalizzata all’attività suddetta.
In sostanza come evidenziato dai giudici della terza sezione penale della Cassazione: “Per ravvisare una casa di prostituzione e quindi per integrare il reato, è necessario che all’interno della stessa vi sia un minimo di stabile organizzazione implicante una pluralità di persone che esercitano contestualmente l’attività negli stessi locali”.
Viceversa nella fattispecie l’immobile affittato risultava utilizzato da diverse ragazze, non contemporaneamente,  ma mediante turnazione, ed i clienti reperiti nella strada venivano poi condotti presso l’immobile per consumare il rapporto sessuale.
Inoltre era da escludere la sussistenza del favoreggiamento della prostituzione, sempre secondo la Corte, in quanto era stata invero concessa  alla particolare conduttrice la locazione, tuttavia ad un onesto prezzo di mercato.
Solo qualora il canone fosse stato superiore, si sarebbe potuto ipotizzare il favoreggiamento.
Insomma una ripresa dell’equo canone con specifica destinazione d’uso!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *