Non esiste un limite predeterminato legislativamente per l’interruzione del mantenimento dovuto ai figli.
L’art. 316 bis c.c. nel testo introdotto dal D. Lgs. 154/13 stabilisce espressamente l’obbligo dei genitori di adempiere i doveri economici in proporzione alle sostanze ed alla capacità di lavoro, ma non prevede un dies ad quem predeterminato per l’interruzione di tale obbligo.

Recentemente si è rivolto al nostro studio un padre obbligato al mantenimento  lamentando che la propria figlia, a causa dei tatuaggi in essere ha estrema difficoltà a trovare lavoro e quindi si interroga su quale possa essere il limite temporale in cui egli sarà costretto a provvedere in tal senso.

L’AUTONOMIA ECONOMICA

E’ pacifico e la giurisprudenza è costante in tal senso che tale obbligo non termina affatto con la maggiore età del figlio, ma deve protrarsi fino al raggiungimento dell’autonomia economica.
Tuttavia in termini concreti, le singole fattispecie trovano soluzioni diverse anche a seconda delle corti interpellate.
In linea di principio l’obbligo non viene mai a cessare allorché la mancata autonomia del figlio, non sia un fatto temporaneo riferibile a motivi di studio proficuamente seguito, ovvero dovuto a ragioni a lui non imputabili, ma derivi da una vera e propria colpa del beneficio.
Per poter ottenere la revoca dell’assegno, mediante il procedimento di modifica delle condizioni della separazione o di revisione delle condizioni del divorzio, è necessario che l’obbligato deduca e dimostri la concorrenza di situazioni idonee ad escludere la persistenza dell’obbligo al mantenimento.
Ciò può avvenire in genere, esaminando le decisioni di merito e di legittimità, per convivenza del figlio maggiorenne in altro nucleo familiare o comunitario, per capacità di autonomo sostentamento mediante idonea attività lavorativa, per mancato adempimento di obblighi scolastici o per mancato espletamento per colpa di un’attività di lavoro.

DECISIONI NON SEMPRE CONFORMI

La casistica è piuttosto ampia ed in effetti la giurisprudenza è in continua evoluzione, non infrequentemente con sentenze contrastanti.
In generale va rilevata la tendenza comunque a conservare l’assegno se non si fornisce una prova certa, specifica e rigorosa della colpa del figlio per non essere stato questi in grado di rendersi autosufficiente.
Fino a poco tempo orsono il limite di età nel quale veniva mantenuto l’assegno di mantenimento si attestava intorno ai 30 anni.
Tuttavia sono ravvisabili sentenze che prolungano il mantenimento anche in età molto più avanzata (ex multis n. 7970/13 nella quale la Corte di Cassazione ha escluso il mantenimento della figlia solo al trentasettesimo anno di età (questa pur avendo ricevuto offerte di lavoro le aveva rifiutate, non ritenendole adeguate alle proprie aspirazioni).

SCARSO RENDIMENTO NEGLI STUDI

Numerose sono però le decisioni, che revocano il mantenimento, giunti al limite dei trent’anni, alloché venga dimostrato dal genitore obbligato la mancata adeguata partecipazione agli studi e l’inutile decorso del tempo (in tal senso Cass. n. 1585/14 e n. 23673/06, etc.).
Se dopo molti anni non si ottengano risultati tangibili negli studi e contestualmente il figlio rifiuti lo svolgimento di un’attività lavorativa, va escluso, l’obbligo del padre nel dover contribuire (non basta ovviamente essere fuori corso ma necessita la dimostrazione dell’abbandono degli studi per una lunga e protratta inattività del beneficiario).

TERMINE DEGLI STUDI E RINVENIMENTO DI UN LAVORO

Pur nella situazione attuale, in cui il rinvenimento di un’attività lavorativa conforme agli studi seguiti è particolarmente difficile, la Cassazione ritiene che il figlio non debba essere ritenuto colpevole allorché rifiuti una sistemazione lavorativa non consona rispetto a quella in cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti.
Ciò tuttavia nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempreché tali atteggiamenti di rifiuto siano compatibili con le condizioni economiche della famiglia (per. es. Cass. n. 4765/02).

LA STABILITA’ DEL LAVORO

Un altro problema è quello, di valutare l’indipendenza economica che dà diritto alla eliminazione dell’assegno di mantenimento, allorché l’attività lavorativa non abbia alcun carattere di stabilità, ipotesi molto frequente attualmente in cui i contratti vengono proposti a termine o a tempo.
L’indipendenza economica del figlio maggiorenne in effetti, non può essere correlata allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa o in presenza di un qualsiasi modesto reddito percepito.
Tuttavia in genere i tribunali, (vedasi Cass. n.18/2011) pur non ancorando il giudizio ad un criterio di stabilità lavorativa, allorché sia ravvisabile un reddito sufficiente o una autonomia economica adeguata, provvedano alla revoca dell’assegno.
Ovviamente non è possibile imporre al figlio che ha seguito dei corsi di studi per una determinata attività specialistica, l’esecuzione di un qualsiasi lavoro al solo fine di permettere al padre di interrompere i versamenti, così come il figlio ha diritto a continuare gli studi per perfezionare le proprie specializzazioni, purché proficuamente seguiti, restando obbligo del padre di continuare nel mantenimento anche in tal caso, (vedasi anche Cass. n. 14123/11 e n. 1773/12).

NON TROVO LAVORO A CAUSA DEI TATUAGGI

Nel caso specifico, di cui si parlava all’inizio, l’attività alla quale aspirava la figlia del cliente era quella di hostess a bordo di aeromobili.
Tuttavia il modesto tatuaggio fatto eseguire in età giovanile e non coperto dagli abiti, la faceva escludere dalle varie campagne di assunzioni delle compagnie aeree.
Non esiste una legge specifica sul punto, fatta eccezione per i corpi militari, paramilitari  o di protezione dello Stato e nei quali espressamente è vietato per motivi di immagine, di partecipare ai concorsi con il corpo tatuato, per “non danneggiare l’uniforme” o semplicemente per motivi di sicurezza.
Nel campo viceversa dell’attività lavorativa privatistica il discorso è completamente diverso, in quanto qualsiasi imprenditore privato può decidere, anche nei propri bandi di selezione, legittimamente di escludere soggetti che presentino tatuaggi visibili in funzione del lavoro che andranno a svolgere.
In tal senso, come è noto, le compagnie aeree, come nel caso in esame, escludono di norma l’assunzione di soggetti con tatuaggi visibili.
La problematica è talmente diffusa (con molta leggerezza, i ragazzi in età giovanile si sottopongono a tatuaggi senza valutare le conseguenze in futuro) che, numerose riviste europee hanno pubblicato articoli sul fenomeno.
Secondo l’Economist in effetti,  con estrema difficoltà vengono assunti soggetti con tatuaggi visibili, soprattutto per coloro che dovrebbero avere contatti con il pubblico.
Le ricerche statistiche pubblicate dal giornale hanno rilevato che, a parità di punteggi e di curriculum, i soggetti tatuati vengono classificati nei posti più bassi, in quanto, pur essendo i tatuaggi ormai molto diffusi, questi sono ancora associati ad un atteggiamento di scarsa affidabilità e/o di ribellione, oppure, salvo coloro che operano nel campo dello spettacolo, sono associati alle classi sociali culturalmente meno valide, (è raro rinvenire dirigenti di aziende, professionisti o magistrati tatuati).
Il fenomeno in America e la difficoltà di trovare lavoro, ha fatto sì che si è creato un nuovo rilevante settore lavorativo: i professionisti dell’eliminazione dei tatuaggi infatti sono diventati innumerevoli.
I soggetti che si sono rivolti a strutture per rimuovere i tatuaggi sono in numero così rilevante che, negli ultimi anni il settore commerciale è cresciuto ben del 440%.

UN OBBLIGO A TERMINE

In ogni caso anche dove non sussista una colpa o una negligenza nel rinvenire il lavoro e non ci sia il rifiuto ingiustificato alle opportunità offerte, non c’è comunque dubbio che l’obbligo paterno non può prolungarsi sine die.
Quindi una volta accertato che non è possibile perseguire il fine di una  determinata attività lavorativa, rimane sempre l’obbligo della figlia di doversi adeguare alla nuova realtà, rinvenendo, una volta cessati gli studi, un diverso impiego lavorativo, non potendo il mantenimento protrarsi oltre ogni ragionevole limite (Cass. n. 9109/99).

LA PERDITA DEL LAVORO

Dunque l’obbligo del genitore di provvedere continua finché non si dimostri che il figlio non abbia raggiunto un’adeguata autonomia economica (non sono sufficienti lavoretti eseguiti durante il periodo universitario).
Una volta che egli abbia raggiunto detta autonomia economica l’obbligo di mantenimento viene però a cessare definitivamente.
Di recente sono state portate in Tribunale, a causa della situazione economica nazionale disastrosa, fattispecie in cui giovani già divenuti autonomi,  perdevano il proprio lavoro e quindi chiedevano di nuovo al genitore il mantenimento.
Sul punto tuttavia la giurisprudenza è stata assolutamente rigida, precisando come, una volta che si sia raggiunta l’autonomia economica, anche se successivamente il lavoro venga perso, il tribunale non può più ex novo accollare il mantenimento al padre, non essendo razionalmente ipotizzabile un simile obbligo, che viene a cessare per sempre, una volta che il figlio abbia dimostrato di essere idoneo e capace ad una autonomia gestionale e lavorativa.

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