Capita che un genitore, in genere il padre, si renda inadempiente non solo sotto il profilo economico al mantenimento, ipotesi peraltro sanzionata anche dall’art. 570 del codice penale quale violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma anche semplicemente facendo mancare la sua presenza, non adempiendo agli incontri statuiti dal giudice, o comunque ponendo in essere comportamenti che arrechino pregiudizio al figlio o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Se poi neanche riconosce il proprio figlio, costretto a vivere con uno solo dei genitori, il danno va risarcito adeguatamente e, se l’obbligato muore in corso di causa, il debito passa agli eredi.

Già nel 2006 con la promulgazione della legge 54/06 che introduceva l’affidamento condiviso, proprio a tutela della figura genitoriale maschile, veniva modificato l’art. 709 ter del codice di procedura civile, stabilendo espressamente che, in caso di inadempienza o di violazione dei doveri genitoriali, con comportamenti pregiudizievoli per la prole, il giudice doveva porre in essere una serie di provvedimenti sanzionatori, dall’ammonimento al pagamento di sanzioni amministrative fino al risarcimento dei danni.
Nel frattempo la giurisprudenza della Cassazione, con numerose decisioni a partire dal 2011 riconosceva una nozione di pregiudizio ai figli configurato come “illecito endofamiliare”.
In tal senso si introduceva il principio per cui la violazione dei doveri nei confronti dei figli non trova soltanto sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma allorché emergano lesioni a diritti costituzionalmente protetti (ex art.li 2 e 30 Cost. in tema di doveri nascenti dal rapporto di filiazione), si debba dar luogo al risarcimento dei danni in termini patrimoniali.
Ricordiamo per completezza in tal senso che la Corte di Cassazione nel 2008 con la nota sentenza n. 26972 aveva reinterpretato l’art. 2059 c.c. prevedendo il risarcimento del danno morale, al di là della commissione di un reato, allorché fosse ravvisabile la lesione di un diritto protetto dalla Costituzione.

QUANDO IL FIGLIO NON E’ RICONOSCIUTO

Un caso esemplare si ravvisa allorché il figlio non venga riconosciuto da un genitore, ma il riconoscimento venga operato giudizialmente dal Tribunale in una fase ovviamente successiva alla nascita.
In questa ipotesi è pacifico che il figlio ha diritto a tutti i benefici ai quali avrebbe avuto diritto, ove il riconoscimento fosse stato effettuato dalla nascita, (ex multis: mantenimento ed assistenza), ma ha inoltre diritto all’ulteriore risarcimento del danno derivante proprio dall’omissione del genitore assente in ordine ai doveri tipici della paternità, quali appunto quelli indicati nell’art. 147 del codice civile e nelle altre normative a tutela della prole.
Questo genere di azioni connesse ad un riconoscimento postumo,  e talvolta esercitabili anche allorché il genitore sia scomparso, grazie ormai all’esame del DNA, stanno divenendo estremamente frequenti nelle aule dei Tribunali e comportano modificazioni rilevanti dello status patrimoniale, non solo del genitore inadempiente, ma in caso di scomparsa di questo, degli eredi.
Infatti è ovvio che l’accertamento e l’incidenza della riconosciuta filiazione, se da un alto incide sull’asse ereditario, comporta anche il diritto del figlio riconosciuto giudizialmente al risarcimento di tutti i danni subiti nel frattempo.

LA RESPONSABILITA’ DEGLI EREDI

La Corte di Cassazione in modo innovativo con la recentissima decisione n. 3079 del 16.02.2015 ha affrontato per la prima volta la domanda di risarcimento dei danni richiesti da una figlia riconosciuta solo giudizialmente, ma questa volta sotto un profilo diverso e cioè valutando se gli eredi fossero tenuti a risarcire tale pregiudizio, in luogo del loro dante causa, venuto a mancare nel frattempo.
La sentenza, estremamente severa, ha rilevato che l’obbligo del genitore naturale di concorrere al riconoscimento dei figli nasce proprio al momento della nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza.
Una volta effettuato il riconoscimento giudiziale, scattano ai sensi dell’art. 261 c.c. e 148 c.c. tutti i doveri tipici della procreazione legittima, incluso quello al mantenimento ed all’assistenza.
Ciò in quanto l’obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata al momento della nascita del figlio.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E MATERIALE

La circostanza che la madre, avesse provveduto nel frattempo al mantenimento ed a tutti gli obblighi genitoriali, non esclude e non fa venir meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della paternità di provvedere al risarcimento ed al versamento delle somme dovute.
Ciò in quanto il diritto della figlia naturale ad essere mantenuta, istruita ed educata,  riguarda anche il genitore che è stato inadempiente, non potendosi ritenere tale obbligo sostituito da quello della madre con la quale è vissuta la minore.
In questa ottica, dal momento che l’art. 2059 c.c. prevede il ristoro dei danni non patrimoniali,  la figlia riconosciuta solo giudizialmente, ha diritto quindi al risarcimento dei danni subiti proprio per essere vissuta e cresciuta priva dell’assistenza paterna.

LA SOSTITUZIONE DEGLI EREDI NEL RISARCIMENTO

Infatti il disinteresse dimostrato dal genitore defunto nei confronti della figlia, accertato in sede di merito, integrando la violazione, degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, stabiliti non solo dalle norme costituzionali e dal codice civile, ma anche da norme di natura internazionale recepite dal nostro ordinamento, comporta sicuramente il diritto dell’interessata ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Poiché il defunto avrebbe dovuto provvedere in vita sotto entrambi i profili risarcitori, sia sotto quello del  mantenimento omesso, sia sotto il profilo del danno morale e del ristoro del pregiudizio subito, al loro posto subentrano e devono concorrere gli eredi.
Trattandosi di un debito al pari di ogni altra obbligazione del defunto, questo farà carico a quelli fra gli eredi che avessero nel frattempo accettato l’eredità, i quali quindi dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto, secondo le quote successorie.

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