Violato l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, quello che regola la procedura di conversione dei decreti legge.
Tutti i giornali titolano che è stata dichiarata incostituzionale la legge Bossi Fini, ma occorre fare una distinzione: ad essere illegittima è la procedura con la quale il Parlamento ha approvato la legge, non la parificazione tout court tra droghe leggere e droghe pesanti.
Censurato quindi il modo ma non il merito dell’argomento (si potrebbe dire la sostanza ma, visto l’argomento, non è il caso).
L’equiparazione tra droghe leggere e pesanti (e quindi stesse pene, compreso il carcere), era stata introdotta nel 2005 nel decreto legge che si occupava di Olimpiadi invernali di Torino con un emendamento che, in fase di conversione del decreto, cancellava la “vecchia” legge Iervolino-Vassalli del 1990.
La legge Fini-Giovanardi (49/2006) all’articolo 1 modificava gli articoli 73, 13 e 14 del Dpr 309/1990, ossia il testo unico in materia di stupefacenti, meglio noto come la legge Iervolino Vassalli, all’epoca ministri dell’Interno e di Grazia e Giustizia. Ecco dunque che, cancellate le modifiche “rivivrà” il testo originale. Si afferma già che la decisione di oggi avrà ripercussioni sulla situazione carceraria in particolare sui detenuti per reati legati allo spaccio e detenzione di stupefacenti.

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