Deontologia degli avvocati riveduta ed aggiornata.
Maggiori obblighi informativi verso il cliente/ parte assistita anche sulle forme di soluzione alternativa delle controversie, obbligatorie e non; divieto di conflitto di interesse anche potenziale soprattutto con riferimento ad esercizio di funzioni di arbitro o mediatore; maggiore accortezza e prudenza nell’ascolto del minore; informazione sull’esercizio della professione ammessa con tutti i mezzi anche informatici ma nel rispetto della dovere di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.
La deontologia forense si rafforza con il Nuovo Codice deontologico forense, in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale (legge 247/2012).
Il Codice, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 4 febbraio scorso sulla base della proposta della commissione deontologica, coordinata da Stefano Borsacchi, e presentato ai Presidenti degli Ordini il 14 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, Serie Generale n. 241.
Entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo, 60 giorni dopo la pubblicazione in GU.
La norma transitoria prevede anche la sua applicabilità ai procedimenti disciplinari in corso, se le norme sono più favorevoli.

Il Nuovo Codice deontologico è destinato ad essere applicato dai nuovi organismi disciplinari forensi- i Consigli distrettuali di disciplina- previsti dalla legge 247 per assicurare maggiore imparzialità nei giudizi disciplinari nei confronti degli iscritti.
I Consigli distrettuali di disciplina sono già stati costituiti ed entreranno in attività il 1 gennaio 2015.

“Il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini- loro assistiti, loro clienti ma non solo- dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell’avvocato- come professionista- e dell’Avvocatura come corpo sociale di mediazione tra le persone e l’ordinamento giuridico, soprattutto oggi”, dichiara il presidente Guido Alpa.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –come massima forma di pubblicità del testo – già segna il primo elemento caratterizzante del nuovo codice: la tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e dunque l’affidamento della collettività.
L’impianto- più “moderno” e meno frastagliato – è caratterizzato:

  • da una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari con la previsione della sanzione declinata nel minimo e nel massimo;
  • da una tendenziale esaustività delle norme deontologiche, tra le quali sono ricomprese anche quelle sparse in diverse fonti legislative;
  • da una significativa inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme.
  • Dalla previsione di due nuovi titoli, il IV (Doveri dell’avvocato nel processo) e il V (Doveri verso le Istituzioni forensi).
    Il primo è suggerito dalla tipicità della funzione difensiva; il secondo è elemento di rafforzamento del rapporto tra iscritti e Istituzioni rappresentative.

Tante le novità nelle fattispecie deontologiche, che tengono conto delle innovazioni legislative (obblighi informativi- momento genetico dell’incarico professionale- divieto di patto di quota lite con esclusione del compenso a percentuale sul valore dell’affare- nuove forme di soluzione alternativa delle controversie comprese quelle svolte dagli stessi avvocati)
Per ulteriori dettagli specifici consultare la Scheda tecnica allegata.

Il testo del Nuovo Codice deontologico forense – unitamente alla relazione di accompagnamento- è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense/articolo8605.html
Nuovo Codice deontologico forense – scheda di presentazione – 20 ottobre 2014

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