Sino ad oggi l’attenzione della Corte si era concentrata sulla compatibilità con le norme CE della previsione di tariffe fisse e predeterminate e di minimi inderogabili.

Dapprima con la sentenza Arduino (C-35/99), nella quale la Corte ha ritenuto legittimo che uno Stato membro adotti una misura legislativa o regolamentare che approvi, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione. Poi la stessa constatazione è ribadita nella sentenza Cipolla e a. (C-94/04 e C-202/04), in cui la Corte ha anche esaminato la questione del rapporto fra il divieto assoluto della deroga, in via pattizia, agli onorari minimi fissati da detta tariffa e il principio della libera prestazione di servizi, osservando che, pur costituendo tale divieto una restrizione alla libera prestazione di servizi, esso può, in via di principio, essere giustificato dagli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia.
Infine, nell’ordinanza Hospital Consulting e a. (C-386/07), la Corte ha ribadito la conformità della tariffa italiana degli onorari di avvocati con quanto richiesto dal diritto comunitario della concorrenza, anche con riguardo al divieto posto al giudice, quando si pronuncia sull’importo delle spese che la parte soccombente deve rimborsare all’altra parte, di derogare agli onorari minimi fissati da tale tariffa.
La recente sentenza del 29 marzo 2011 nella causa C‑565/08 (leggibile in allegato) ha invece deciso sulla compatibilità con gli artt. 43 e 49 del trattato CE della previsione normativa che fissa degli importi tariffari massimi.
La Commissione UE, dopo una procedura di infrazione aperta nel 2007, aveva infatti presentato ricorso contro lo Stato Italiano, ritenendo che la previsione dei massimi di tariffa obbligatori, applicabili indipendentemente dalla qualità della prestazione, dal lavoro necessario per effettuarla e dai costi sostenuti per attuarla, disincentivasse gli avvocati di altri Stati membri a stabilirsi in Italia o a prestarvi temporaneamente i propri servizi, rendendo non attraente il mercato italiano delle prestazioni legali.
Secondo la Commissione, infatti, il professionista di un altro Paese europeo, anche se preferito ad altri da un cliente italiano, non potrebbe imporre tariffe superiori a quelle massime nazionali, nemmeno per tenere conto delle spese di viaggio e traduzione. Né potrebbe contare su un’adeguata liquidazione da parte del giudice, quando agisca in tandem con un avvocato italiano, esercitando una prestazione temporanea.
Ma è l’assunto della inderogabilità dei massimi tariffari a rivelarsi inesatto.
Giova ricordare che, nel nostro sistema, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile italiano e dell’articolo 61 del regio decreto legge 1578/1933, l’accordo fra un avvocato e il suo cliente prevale sulla tariffa forense. Soltanto in mancanza di qualsiasi accordo, si applica la tariffa al fine di determinare gli onorari di un avvocato in un caso concreto.
Ne discende che l’avvocato e il suo cliente dispongono di una possibilità di determinare, mediante uno specifico accordo, gli onorari, ad esempio, in funzione del tempo impiegato, o, dopo l’emanazione della c.d. legge Bersani, anche del risultato.
Non può peraltro non essere evidente che, a differenza degli importi minimi, il limite tariffario massimo svolge una funzione moderatrice a tutela dei cittadini contro la fissazione di onorari eccessivi, oltre a consentire di conoscere in anticipo l’ammontare massimo delle spese legate ai servizi forniti dagli avvocati, tenuto conto in particolare delle asimmetrie informative fra questi e i loro clienti.
Pertanto, come correttamente rilevato dall’avvocato Generale nelle conclusioni e dalla Corte, la Commissione a torto afferma che la normativa vigente in Italia vieta qualsiasi deroga agli onorari e ai diritti fissati per le prestazioni degli avvocati.
La normativa italiana sugli onorari è piuttosto caratterizzata da una notevole flessibilità che, anche nella ipotesi di inesistenza di accordo scritto preventivo fra le parti, consente di aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell’avvocato e le tariffe massime previste.
Correttamente, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso, asserendo che la normativa in discussione è concepita in modo da non pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi legali.
Nulla cambia pertanto per il cittadino, che potrà convenire preventivamente con l’avvocato l’importo del compenso, o, in mancanza, sarà tenuto a pagare quanto previsto dalle tariffe approvate con decreto ministeriale, nel range fra minimo e massimo, salve le eccezioni sopra ricordate.
Del resto l’esistenza di una tariffa professionale di riferimento costituisce elemento di garanzia non solo per il professionista, ma soprattutto per il cliente, che viene posto in condizione di predeterminare il compenso per ciascuna specifica prestazione.
*direttivo nazionale Associazione nazionale forense

Corte di giustizia europea – sentenza 29 marzo 2011 nella causa C 565/08

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