Quando acquistiamo un prodotto in un negozio o consumiamo un caffè in un Bar o un pasto in un ristorante, sappiamo che il venditore, il barista, il ristoratore sono obbligati al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, che attesta la cessione del bene o la prestazione del servizio.

 Sta a noi, poi, pretendere lo scontrino o la ricevuta fiscale quando il commerciante fa finta di dimenticare di rilasciarlo. Quando, invece, acquistiamo una bibita, un gelato o un panino da un distributore automatico ovviamente non ce ne preoccupiamo. Anzi, per meglio dire, ci poniamo il problema della certificazione della cessione o della somministrazione solo quando l’apparecchio è guasto e il prodotto non fuoriesce dal distributore, oppure quando non ci da il resto e non sappiamo come documentare il nostro acquisto per fare reclamo.

Questi nostri comportamenti non sono di certo dettati dal caso, ma trovano fondamento nel fatto che il legislatore fiscale dal 1997 [1], con la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ha fatto obbligo alle imprese che cedono beni e/o prestano servizi al consumo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale, quando non viene richiesta la fattura dal cliente. Sono state e sono, però, tuttora esentate le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici.

Un mercato capillare e in crescita
In quindici anni il mercato del Vending è cresciuto in modo abnorme e costituisce oggi la più vasta e capillare rete di rivendita di bibite e prodotti alimentari al minuto. Difatti oggi la distribuzione automatica di bevande, alimenti, personale care e altro, interessa in Italia circa 22 milioni di persone che ogni giorno fanno uso di oltre due milioni di distributori automatici in uffici, fabbriche, ospedali, aeroporti, stazioni, autogrill, etc. etc. In pratica nel nostro Paese esiste un distributore ogni 29 abitanti. Complessivamente nel 2010 le consumazioni sono aumentate da 5,9 miliardi a circa 6,3 miliardi. Tra i prodotti maggiormente acquistati dai distributori ci sono le bottigliette di acqua minerale, con circa 700 milioni di pezzi venduti ogni anno e con un ricarico che arriva talvolta fino al 600/100. In concreto la bottiglia da 500 cl. di acqua minerale che al supermercato costa 20 centesimi viene venduta mediante i distributori automatici anche ad 1 euro e persino a 1,50 euro. Il mercato si evolve velocemente e si va affermando il fenomeno dei negozi automatici aperti 24 ore su 24. nei quali le vendite dei prodotti alimentari e non (come per esempio spazzolini, preservativi, prodotti per l’igiene, etc.), avvengono mediante distributori automatici. I dati ufficiali stimano in circa 2,6 miliardi il fatturato 2010 del settore [2]. In questa prospettiva, il governo Prodi – Visco, per mettere ordine nel settore e contrastare eventuali comportamenti evasivi (per esempio acquisti e vendite di merce in nero, particolarmente conveniente visto il ricarico fino a due cifre del settore), aveva previsto uno specifico sistema di tracciatura e memorizzazione degli acquisti dai distributori automatici (simile al sistema di gestione telematica degli apparecchi da gioco).

 

Controlli elettronici
In particolare la disposizione prevedeva a decorrere dal 2009, e per gli apparecchi già immessi nel mercato dal 30 luglio 2009, l’obbligo di memorizzare su supporto elettronico (una sorte di scatola nera) le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici e la trasmissione dei dati in via telematica[3]. L’onere economico per le imprese era del tutto risibile visto che si trattava di installare obbligatoriamente nell’apparecchiatura automatica un semplice applicativo, che memorizzava i pezzi venduti e i relativi introiti. Senonché, il Governo Berlusconi –Tremonti nel 2008, inopinatamente e con una evidente urgenza, si è affrettato ad abrogare la disposizione prima che entrasse in vigore [4]. Il motivo apparente: l’abrogazione rappresentava una delle misure urgenti necessarie per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese del settore del Vending, sottintendendo, presumiamo, l’inutilità della scatola nera. Ne consegue che ai fini fiscali, non esiste oggi nessun riscontro oggettivo (traccia o documento) delle singole cessioni o somministrazioni effettivamente avvenute attraverso i distributori automatici.

Il governo Monti e la pressione delle lobbies
A questo punto l’auspicio è che il governo Monti, che certamente non ha debiti elettorali verso lobbies di nessun genere, ripristini il sistema di memorizzazione e trasmissione per via telematica delle transazioni commerciali che avvengono mediante distributori automatici per mettere fine all’attuale stato di ingiustificata franchigia fiscale ( dai controlli fiscali) del settore della distribuzione automatica (www.fiscoequo.it).

[1] DPR. 696/96 – Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione del corrispettivo.

[2] Dati assunti dal sito di Confida associazione italiana distribuzione automatica – Consumi per categorie : 33,2% acqua e bibite,17, 2 % bevande calde, 14% snack dolci, 22.2% freschi,7,5% snack salati,  7,5% personale care

[3] art. 1, commi da 363 a 366, l.244/2007, finanziaria 2008.

[4] Abrogato dal comma 4 dell’art. 16, del dl. 185 del 2008 nell’ambito del provvedimento che mira a ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *