Il Decreto Legge n° 1 del 24 gennaio 2012 presentato dal Governo come Decreto delle Semplificazioni e approvato dalle Camere con Legge 27 in data 24 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 71 del 2012, riporta una particolare semplificazione a beneficio di Banche e Assicurazioni.

Nell’articolo 32 al comma 3-ter viene riportato testualmente: “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Come non bastasse, il Parlamento, in sede di approvazione a tutela della persona fisica e della sua integrità psicofisica, al comma 3-quater ha sancito che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Ecco il testo integrale dei due commi: 3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Al di là delle diverse scelte concettuali di Governo e Parlamento sulla valutazione dell’integrità psicofisica, è normale chiedersi perché mai in presenza di lesioni di lieve entità ammesso che tali non siano di accertamento clinico strumentale non debbano essere risarcite?

Sussiste una vera contraddizione! Prima si ammette la presenza delle lievi lesioni e poi le si fanno scomparire se non sono accertabili strumentalmente!
Grave errore! Grave contraddizione!

Ogni esame strumentale (Rx, TAC, RMN, PET, ecc…) ha una veduta di partenza che a seconda della definizione delle immagini oscilla tra 2 e 3mm quindi, in definitiva, possiamo affermare che il profilo anatomobiologico inferiore a 2mm, non essendo suscettibile di accertamento clinico strumentale, non è e non viene riconosciuto. Grave errore!
Si direbbe che in barba alla integrità psicofisica, non si dà luogo al risarcimento del danno biologico e lo Stato non sarebbe più garante della salute del cittadino, pertanto il comma 3-ter potrebbe risultare incostituzionale!

Riteniamo che l’integrità psicofisica anche quando è compromessa dalla sintomatologia soggettiva come cefalee, emicranie, vertigini, acufeni, insonnie, artralgie e vari disagi e sintomatologie dolorose, tutte non ben confermate con esami strumentali ma riconducibili ad un evento traumatico, devono dar luogo al riconoscimento del risarcimento e lo Stato dovrebbe esserne garante predisponendo adeguati strumenti normativi.

Le finalità dei commi 3-ter e del successivo 3-quater (che così come sono formulati danneggiano i cittadini), riteniamo che si possano raggiungere (rispettando i diritti dei cittadini) affidando le valutazioni del danno alla persona al riscontro medico legale, ovvero ai medici specialisti in medicina legale che per l’accertamento clinico strumentale obiettivo possono avvalersi, ove si renda necessario, di consulenti specialisti e di Test Diagnostici di ogni tipo come accertamento clinico strumentale. Questa procedura rappresenterebbe la vera semplificazione che oltre a garantire l’indennizzo, ridurrebbe di gran lunga il numero dei contenziosi tra cittadino e assicurazioni.

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