La Suprema Corte, sezione lavoro, con la recente sentenza n. 27055, depositata in data 2 dicembre 2013, ha rilevato che il divieto di licenziamento cd “per causa di matrimonio”, sancito dalla Legge n. 7/1963, opera per l’intero anno dalla data delle nozze, indipendentemente dalla circostanza per cui l’azienda sia interessata da una fase di riorganizzazione con esternalizzazione di alcuni servizi - ivi inclusi quelli cui era addetta la dipendente che ha contratto matrimonio - escluso soltanto il caso di effettiva cessazione dell’attività aziendale.
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