Dopo tante polemiche e bracci di ferro del sindacato agenti, SNA, con ANIA, l’associazione delle Compagnie che ha visto la spaccatura degli agenti sfociata addirittura nella nascita di un terzo sindacato degli intermediari, finalmente il Senato ha approvato il decreto crescita che tocca tutti gli aspetti dell’economia nazionale.
Vi sintetizziamo le misure, tutte a favore dei consumatori, che riguardano l’assicurazione.

Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative.

– Archivio informatico. Creazione di un archivio informatico antifrode con i dati dei veicoli incidentati.
– Truffe
. IVASS (nuova autority nata al posto dell’Isvap) segnalerà alle imprese di assicurazione e all’Autorità Giudiziaria i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati ricavati dall’ archivio informatico.

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore

– Tacito rinnovo. Esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative Rca.
– Durata della polizza
. Sempre per la Rca, la durata della polizza non potrà essere superiore all’anno e non potrà essere tacitamente rinnovata,
per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che hanno la clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine del contratto.
– Disdetta. Abolita quindi la disdetta della polizza.
– Contratto base Rca. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà definito il “contratto base” di assicurazione obbligatoria RCA, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, indicati i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso “contratto base”.
– Aree internet riservate ai clienti. Entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, le imprese dovranno prevedere nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.
– Formazione degli intermediari. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS definisce gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
Collaborazione tra intermediari. Gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati .
– Responsabilità degli intermediari. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
– Nullità della clausola di esclusiva. Le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le disposizioni a favore della concorrenza e della tutela del consumatore sono nulle.

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