Incoraggiati dai nostri lettori, proseguiamo nelle lezioni di assicurese  in pillole. Oggi ci occupiamo di un problema  che potrebbe dare , come ci scrive un nostro lettore , qualche… dispiacere al danneggiato per una serie di cavilli dell’assicuratore del responsabile di un incidente: ha torto o ragione l’assicuratore che si rifiuta di risarcire un danno verificatosi in un’area privata o semipubblica?  Chi deve dimostrare la ragione o il torto? Per ora non voglio svelare niente per lasciare a voi “se foste il giudice” ogni decisione in merito (come sempre la soluzione si trova nei documenti correlati a questo articolo). Ma sentiamo cosa ha da dirci il nostro lettore.

Caro  Rossi,  la conosco da così tanto tempo che il tono confidenziale mi è venuto spontaneo. Sono un suo lettore e la seguo fin dai suoi primi articoli. A volte non capisco tutto quello che scrive sugli assicuratori, io non lo sono, ma una cosa mi è stata sempre chiara: lei e il suo giornale (ascolto sempre anche l’editoriale del Direttore Ormanni), state sempre dalla parte di noi cittadini  e consumatori. E vi ringrazio.
Le vorrei parlare di un problema che mi è capitato un mese fa. Nell’uscire in retromarcia dal parcheggio del mio condominio sono stato tamponato da un’altra auto che stava uscendo dal parcheggio. L’urto è avvenuto mentre effettuavamo la manovra contemporaneamente. Ci conoscevamo  e quindi non è nata nessuna discussione. Il mio amico Matteo ha fatto la denuncia alla sua assicurazione ed è venuto il perito, il quale però mi ha detto che trattandosi di un’area privata , io avrei dovuto dimostrare di non essere stato io a tamponare l’auto dell’altro condomino. In mancanza di questa prova io non sarei stato risarcito. Non solo, mi ha consigliato di fare la denuncia al mio assicuratore perché avrei rischiato di  risarcire io l’auto di Matteo. E’ assurdo non crede? Il mio amico aveva dichiarato di essere il responsabile dell’incidente!
Fatto sta che ancora oggi, dopo un mese, non sono stato risarcito. Che ne pensa? Può darmi un consiglio? Grazie. Roberto B.- Roma.
 
Caro Roberto,
non risponderò qui alle tue molte domande. Lo farò insieme alla risposta al caso che ti sottopongo. Divertiti a fare il giudice….

ass 1 caso lorenzoIl CASO LORENZO
Durante un viaggio in autostrada, Lorenzo si concesse una sosta in un’area di servizio. Dopo aver bevuto un caffè, riprese la guida per recarsi al distributore di benzina e, proprio mentre eseguiva la manovra per uscire dal parcheggio, venne tamponato da una vettura che sopraggiungeva in quel momento.
Domenico, il conducente di quest’ultima, ammise la sua responsabilità e comunicò a Lorenzo i dati necessari per avviare presso la compagnia di assicurazione la pratica per il risarcimento dei danni. Lorenzo diede corso alla richiesta , ma si vide opporre un netto rifiuto da parte della Società di assicurazione, tanto che la questione sfociò in una contesa giudiziaria.

La tesi della Compagnia
La Società di assicurazione–  affermò il legale della Compagnia- è obbligata a risarcire i danni derivati da sinistri verificatisi su pubbliche vie e strade; l’incidente in oggetto, invece, si è verificato nel parcheggio di pertinenza di un’area di servizio, ossia in uno spazio privato. Di conseguenza, Lorenzo avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta a Domenico e non già alla mia assistita che legittimamente si è opposta alle pretese da lui avanzate.
 
La tesi di Lorenzo
Le argomentazioni della controparte– ribatté il legale di Lorenzo- sono infondate. L’obbligo di risarcimento a carico della compagnia di assicurazione vale per tutte le conseguenze dannose dei sinistri connessi alla circolazione dei veicoli, a prescindere dal luogo in cui si sono verificati. L’area di servizio è per sua natura destinata al libero transito dei veicoli e non può quindi essere equiparata ad uno spazio privato. La domanda del mio cliente è pertanto pienamente fondata e la Compagnia di assicurazione deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti. 

A chi dareste ragione? (la risposta è nell’allegato)

Ecco perché l’assicurazione deve pagare comunque

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *