Sono in arrivo grandi cambiamenti nel campo assicurativo italiano. A seguito delle recenti delibere da parte del Consiglio dei Ministri dobbiamo capire cosa cambierà e come ha deciso di intervenire il governo nella modifica del mercato assicurativo.
Il 10 febbraio è stata approvato in via preliminare il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea 2009/138 CE (Solvency II).
La Direttiva porterà una vera e propria rivoluzione nel campo assicurativo e soprattutto ne usciranno modificati i settori RC auto e vita; ciò ovviamente comporterà una revisione del Codice delle Assicurazioni, che dovrà necessariamente essere armonizzato con le disposizioni comunitarie sulla solvibilità delle compagnie assicurative. Solvency II è l’ultimo tassello che l’Unione Europea ha adottato per estendere efficacemente la disciplina di Basilea II al settore assicurativo.
Il viaggio è iniziato con Solvency 0 che ha portato rilevanti modifiche nel campo assicurativo fissando un requisito patrimoniale minimo (“margine minimo di solvibilità”) sempre posto in relazione ad indicatori quali premi e sinistri (assicurazione danni) o capitali sotto rischio (assicurazione vita).
La successiva riforma prende il nome di Solvency I ed è stata recepita con due direttive emanate nel nuovo millennio.
Essa non stravolge la logica portata da Solvency 0 ma effettua solo degli aggiornamenti.
Tuttavia il sistema di solvibilità europea ha presentato nel tempo diversi limiti che hanno costretto la Comunità Europea ad intervenire di nuovo; è emerso in particolare che la precedente normativa non prendeva in esame tutti i rischi cui è esposta un’impresa e soprattutto la categoria dei rischi specifici (poteva accadere che anche parità di premi o di sinistri, la rischiosità di diverse compagnia era nettamente diversa). Inoltre essa non prende in considerazione la qualità del risk management ed il controllo interno delle imprese.
La Comunità Europea così ha deciso di adottare la direttiva 2009/138 CE, anche a seguito di una forte evoluzione del quadro normativo dettato dagli sviluppi internazionali di Basilea II; non a caso il sistema prospettato da Solvency II riproduce la struttura di quest’ultimo articolata su tre pilastri.
Nel Pilastro I sono fissati i requisiti finanziari minimi a copertura dei rischi attraverso un’attenta valutazione del capitale, degli attivi e dei passivi. Sono previste inoltre riserve tecniche e determinati requisiti di capitale.
Il Pilastro II è invece incentrato sulle procedure e sulle regole di vigilanza e controllo; in particolare prevede una revisione delle corporate governance per affrontare meglio il Risk Management (valutazione sulle capacità di una compagnia di poter sostenere i rischi assunti). Ciò è importante perché l’analisi sul management e la fissazione di criteri di risk management è vitale in un sistema di controllo risk-based.
Il Pilastro III invece fissa dei requisiti di informativa che si traducono in regole di trasparenza sia nei confronti dell’autorità di vigilanza sia nei confronti del mercato; infatti solo un informativa chiara e trasparente può condurre alla creazione di una disciplina del mercato e di una conseguente armonizzazione degli obblighi a carico delle imprese.

Le novità tuttavia per le compagnie assicurative non finiscono qui; bisogna fare i conti anche con le recentissime innovazioni portate dal nuovo disegno di legge sulla Concorrenza presentato dal Governo Italiano contestualmente alla riforma del lavoro operata con il Jobs Act.
Il Consiglio dei Ministri ha deciso infatti di intervenire con il DDL Concorrenza anche in materia assicurativa introducendo importanti innovazioni;
i cambiamenti riguardano le polizze auto per cui sono previsti sconti significativi (la cui percentuale non è stata specificata) che la compagnia assicurativa dovrà operare se il cliente acconsenta alternativamente a sottoporre il proprio veicolo ad ispezione, ad installare una scatola nera per registrare l’attività della vettura o ad installare un meccanismo per il controllo alcolemico che impedisca l’avvio dell’auto.
E’ prevista inoltre una forma di risarcimento in forma specifica se per la riparazione del veicolo sono scelte officine convenzionate con la compagnia assicurativa.
Le nuove misure hanno disposto inoltre che in caso di sinistri con soli danni alle cose i testimoni devono essere indicati non oltre il momento della denuncia. E’ stato attribuito all’IVASS, autorità di vigilanza nel campo assicurativo, il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione della nuova normativa.
Insomma tali cambiamenti costituiscono senza dubbio una grande rivoluzione del campo assicurativo italiano della stessa portata introdotta in precedenza dalla possibilità di stipulare polizze da casa direttamente dal proprio computer e di poter effettuare una comparazione di assicurazione auto online (http://www.mioassicuratore.it).

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