In particolare il debitore che propone l’ammissione alla procedura del concordato preventivo può depositare il ricorso contenente la mera domanda concorsuale; la proposta, il piano di concordato, la documentazione necessaria possono essere presentati successivamente al deposito del ricorso, entro un termine compreso tra 60 e 120 gg., fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 gg.

Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso ed il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione.

 

Quanto agli effetti della presentazione del ricorso, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.  Inoltre, qualora nei 90 gg. che precedono la pubblicazione del ricorso siano state iscritte ipoteche giudiziali, esse sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

 

Una novità apportata alla Legge fallimentare concerne la sorte dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso per concordato preventivo: il debitore, dietro richiesta, può essere autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato a sciogliersi dai suddetti contratti; sempre su richiesta, può essere consentita anche la sospensione dei contratti, per un periodo di non oltre 60 gg. prorogabili una sola volta. Al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Con l’introduzione dell’art. 182-quinquies, si consente al debitore, previa autorizzazione del tribunale, di provvedere al pagamento anche di debiti pregressi al deposito della domanda di pre concordato e contrarre finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L’art. 186-bis, poi, prevede l’istituto del “Concordato con continuità aziendale”. Il piano di concordato di cui al riformato art. 161, l. fall. può prevedere:

  • la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;
  • la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;
  • la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Oramai occorre avere la consapevolezza dei problemi in corso ed essere informati sulle misure preventive e risolutive introdotte dalla Legge Fallimentare.

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